IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero per le persone anziane a rischio, di cui alla richiamata legge regionale n. 75 del 1982, al fine di prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione e per il loro reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale. Tali interventi sono finalizzati al finanziamento di progetti-obiettivo diretti ad offrire alle persone anziane a rischio una autonoma vita a domicilio, attraverso: a) un'assistenza domiciliare gratuita e/o a pagamento parziale o totale di servizi comprendente prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione, prestazioni per la cura e per l'igiene delle persone, prestazioni di assistenza sociale e di sostegno psicologico volti a rompere l'eventuale emarginazione sociale; b) la istituzione di Centri sociali diurni intesi come: 1) luoghi di incontro sociale, culturale, ricreativo e del tempo libero; 2) sedi di erogazione di servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica; 3) sede di servizi alla persona (mensa, lavanderia, stireria, pulizia); 4) base operativa per i servizi di assistenza domiciliare; 5) centro di propulsione di iniziative rivolte agli anziani; 6) centro di consulenza.