IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La   Regione  Abruzzo,  in  attuazione  dell'art.  2  della  legge
regionale 16 settembre 1982, n. 75, promuove e  favorisce  interventi
alternativi al ricovero per le persone anziane a rischio, di cui alla
richiamata legge regionale n. 75 del 1982, al  fine  di  prevenire  e
superare  situazioni  di  bisogno  e  di  emarginazione e per il loro
reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale.
   Tali    interventi    sono   finalizzati   al   finanziamento   di
progetti-obiettivo diretti ad offrire alle persone anziane a  rischio
una autonoma vita a domicilio, attraverso:
     a) un'assistenza domiciliare gratuita e/o a pagamento parziale o
totale di servizi comprendente prestazioni di aiuto  per  il  governo
dell'abitazione,  prestazioni  per  la  cura  e  per  l'igiene  delle
persone, prestazioni di assistenza sociale e di sostegno  psicologico
volti a rompere l'eventuale emarginazione sociale;
     b) la istituzione di Centri sociali diurni intesi come:
     1) luoghi di incontro sociale, culturale, ricreativo e del tempo
libero;
     2)  sedi  di  erogazione  di  servizi  di assistenza a carattere
integrativo e di sostegno alla vita domestica;
     3)  sede  di  servizi alla persona (mensa, lavanderia, stireria,
pulizia);
     4) base operativa per i servizi di assistenza domiciliare;
     5) centro di propulsione di iniziative rivolte agli anziani;
     6) centro di consulenza.